Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese è un Ente di diritto pubblicoed espleta le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge e dal proprio Statuto.

Il contributo di bonifica è la quota dovuta da ciascun consorziato ai fini della ripartizione delle spese sostenute dal Consorzio di Bonifica per la manutenzione e l'esercizio delle opere di propria competenza, nonché per il proprio funzionamento. Il contributo di bonifica costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933 n° 215. I contributi del Consorzio sono utilizzati per adempiere alle funzioni sopra citate ed hanno natura tributaria.

Il Piano di Classifica e Riparto è lo strumento previsto dalla Legge per garantire la corretta ed equa ripartizione della contribuenza, attraverso la ricerca e la stima di idonei parametri tecnici ed economici atti a quantificare il beneficio goduto da ciascun immobile. La ripartizione delle spese consortili e la conseguente determinazione dell'importo delle singole quote contributive avviene in base agli indici di beneficio attribuito a ciascun immobile dal Piano di Classifica e Riparto.

I contributi consortili vengono determinati sulla base dei costi sostenuti dall'Ente per l'espletamento delle proprie funzioni (determinati in via preventiva col Bilancio di Previsione e successivamente accertati col Conto Consuntivo) nonché sulla base dei criteri previsti dal Piano di Classifica e Riparto. Col Bilancio di Previsione (e poi col Conto Consuntivo) le entrate e le uscite dell'Ente vengono riclassificate al fine di determinare tre importi: - il costo complessivo netto della gestione istituzionale e dell'attività di bonifica; - il costo complessivo netto della manutenzione degli impianti irrigui; - il costo complessivo netto della gestione irrigua. Il primo importo costituisce il costo da porre a ruolo ripartendolo fra tutti gli immobili che beneficiano della attività istituzionale e di bonifica del Consorzio (circa 85.000 Ha.). Il secondo importo costituisce il costo da porre a ruolo ripartendolo fra gli immobili che beneficiano della manutenzione delle opere irrigue (circa 32.000 Ha.) Il terzo importo costituisce il costo da porre a ruolo ripartendolo fra gli immobili che beneficiano dell'irrigazione, sulla base delle domande d'acqua presentate al Consorzio. I tre importi sopra indicati vengono poi ripartiti sui singoli consorziati sulla base dei criteri ed indici previsti dal Piano di Classifica e Riparto.

I tributi consortili istituzionali, di bonifica e di manutenzione (cod. tributo 0985, 630 e 648) sono deducibili con la dichiarazione dei redditi: nel Modello UNICO alla sezione 2 "oneri deducibili dal reddito" al rigo RP25 (altri oneri deducibili) con codice "5". Nel Modello 730 nel quadro E, sezione "altri oneri deducibili" al rigo E24 (altri oneri deducibili) con codice "5". L'utenza irrigua non è invece deducibile con la dichiarazione dei redditi.

Il pagamento potrà essere effettuato anche mediante bonifico bancario al Conto Corrente: Intestato a: CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE - RISCOSSIONE QUOTE ASSOCIATIVE IBAN: IT15L0760117400001007214826 - Causale: NUMERO AVVISO DI PAGAMENTO; CODICE FISCALE codice BIC (o SWIFT) : BPPIITRRXXX

L’attività del Consorzio è finalizzata alla realizzazione, completamento, adeguamento e manutenzione delle opere di bonifica integrale, su un’area di 85.363 ettari di 25 Comuni della Provincia di Oristano al fine di assicurare lo scolo delle acque, la difesa idraulica, la tutela ambientale del territorio e delle sue risorse, l’adduzione, l’irrigazione ed il riordino fondiario.

La vigente normativa in materia di bonifica è il R.D. 13.02.1933, N°215, L.R.21/84 e art.59 del C.C.

Per assolvere ai compiti attribuiti dal R.D. 215/33, i proprietari di immobili sono associati obbligatoriamente nei Consorzi di Bonifica, acquisendo pertanto il ruolo di consorziati. Ai consorziati spetta, in particolare, eleggere gli Organi del Consorzio di Bonifica cui sono associati e provvedere al pagamento del contributo consortile.

Al momento non è possibile indicare in anticipo quanto si pagherà per i contributi consortili (ad esempio quanto si pagherà per il prossimo ruolo) perché l'importo da porre a ruolo, per le varie tipologie di tributo (bonifica, manutenzione irrigua ed irrigazione) e da suddividere sugli immobili interessati, è pari al costo delle 3 attività al netto delle entrate consortili, comprese le entrate per i contributi regionali. Sulla base della normativa vigente i contributi regionali sono principalmente due: - il contributo regionale sui costi della gestione delle opere (L.R. 20/92); - il contributo regionale sui costi di gestione degli impianti di sollevamento (L.R. 37/98); Il primo viene erogato fino ad un massimo del 40% della spesa sostenuta, mentre il secondo fino ad un massimo del 100% della spesa sostenuta. Negli ultimi 15 anni la percentuale erogata non è stata sempre la stessa, variando invece di anno in anno, spesso modificata nel corso dell'anno sia in aumento che in diminuzione ed addirittura modificata con effetti retroattivi sugli anni precedenti. Tale variabilità ed imprevedibilità determina l'impossibilità di indicare in anticipo l'importo dei tributi consortili ed in particolar modo quello irriguo (il cosidetto costo dell'acqua) perché quello maggiormente influenzato dall'importo dei contributi. E' auspicabile che con la Legge di Riforma dei Consorzi di Bonifica, attualmente allo studio della Regione, l'importo dei contributi regionali passi da una percentuale aleatoria e variabile ad una fissa e predeterminata che consenta di fare previsioni attendibili sui contributi di bonifica ed in particolare sul "costo dell'acqua".

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